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Tutela paesaggistica

Il D. Lgs. 42/2004 si occupa anche del complesso sistema della tutela paesaggistica, con una riproduzione dei contenuti delle norme citate del T.U 490/1999, ma anche con notevoli innovazioni in più punti. Il riferimento fondamentale del quadro normativo definito dal Codice è quello della  Convenzione Europea sul Paesaggio   che è stata adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 19 luglio 2000, poi ratificata a Firenze il 20 ottobre dello stesso anno dai Ministri competenti per il paesaggio, e infine resa esecutiva a livello nazionale con legge 9 gennaio 2006, n.14 (art. 133). In Italia la Convenzione è entrata in vigore il 1 settembre 2006.

Le innovazioni maggiori sono infatti il risultato di una lettura attenta delle norme contenute nella Convenzione europea. In particolare la Convenzione ha per obiettivo quello di obbligare i poteri pubblici ad attuare, a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale, delle politiche e dei provvedimenti atti a salvaguardare e, gestire e pianificare i paesaggi d’Europa, al fine di conservare e migliorarne la qualità e far sì che le popolazioni, le istituzioni e gli enti territoriali ne riconoscano il valore, l’interesse e partecipino alle decisioni pubbliche in merito. Si assiste ad una nuova concezione della dimensione paesaggistica, del territorio. Viene infatti fissato il principio della unicità del paesaggio, la cui tutela dovrà essere esercitata non più su singole porzioni del territorio, ma complessivamente in un’ottica totalizzante.

All’art.1,a., la Convenzione stabilisce che  “paesaggio designa una determinata parte del territorio, così come è percepito dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni”. Il paesaggio diventa quasi sinonimo di territorio, rectius, contesto territoriale.

La nozione di paesaggio disegnata e costruita all’interno della Convenzione risulta del tutto diversa da quella presente nell’ordinamento interno, a partire dalla legislazione anteriore alla Costituzione. Infatti, la nozione di paesaggio che risulta dalla legge n.778/1922 e dalla legge n. 1497/1939, assume un contenuto ed un valore relativi a criterio estetico-naturalistici, riferito a  specifici aspetti del territorio.

L’introduzione dell’art. 9 della Costituzione ha prodotto la ricezione del termine paesaggio nel significato all’epoca corrente, come risultante di un giudizio di valore e inteso come aspetto peculiare dell’identità nazionale A tale significato si è aggiunto, soprattutto a seguito dell’introduzione della legge n. 431/1985, l’ulteriore riferimento ad altri ambiti territoriali in virtù delle loro caratteristiche morfologiche o ubicazionali.

E’ opportuno sottolineare che la formula definitoria adottata dalla Convenzione europea fa intendere che il territorio è inteso come paesaggio e non più come realtà indifferenziata. In questo contesto, la caratteristica paesaggistica ha un rilevante valore perché costituisce elemento di conoscenza imprescindibile per una corretta gestione del contesto. Questa visione del contesto territoriale, unitariamente e dinamicamente considerato, è entrata nel nostro ordinamento solo con la novella del 2008 (D. Lgs. 63/2008). In precedenza, parte della dottrina aveva sostenuto la netta separazione dei vari aspetti che costituiscono il territorio, costruita su un’idea della tutela del paesaggio come regime speciale (tutela statica del paesaggio fondata sul vincolo). Al contrario, la visione che scaturisce dal modello della gestione dello sviluppo sostenibile risolve la tutela del paesaggio in una gestione integrata del territorio.

La novella del 2008 (D. Lgs. 63/2008) ha pertanto interessato numerose disposizioni contenute nella parte dedicata al paesaggio per il necessario adeguamento alle indicazioni interpretative offerte dalla Corte costituzionale anche in relazione alla nozione di paesaggio derivata dalla Convenzione europea. Ne è scaturito l’attuale articolo 131 (Paesaggio) che chiarisce le nozioni di paesaggio, tutela e valorizzazione (“Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identicità, il cui carattere deriva dall’azione dei fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni”, art. 131, c. 1).

Il sistema delle previsioni generali in tema di paesaggio è completato dall’art. 132 novellato nel 2008. Il secondo comma precisa infatti che “la ripartizione delle competenze in materia di paesaggio è stabilita in conformità ai principi costituzionali anche con riguardo all’applicazione della Convenzione europea sul paesaggio adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, e delle relative norme di ratifica ed esecuzione” (art. 132, c.2).

Il legislatore, con la novella del 2008, ha apportato delle modifiche intese ad evidenziare che l’individuazione dei beni paesaggistici avviene a seguito di accertamenti di natura tecnico discrezionale, con riguardo alle tipologie indicate in via generale dalle disposizioni generali, come si legge nella relazione illustrativa allo schema D. Lgs. 63/2008. Il capo II del Titolo I della Parte terza è dedicato all’individuazione dei beni paesaggistici.

L’art. 134 del Codice individua le seguenti categorie di beni paesaggistici:

1. gli immobili e le aree di interesse pubblico cui all’articolo 136 che, per l’intrinseco valore paesaggistico, sono oggetto dei provvedimenti dichiarativi del notevole interesse pubblico secondo le modalità stabilite dal Codice (artt. 138 -141). In questa categoria di beni sono compresi:

a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente Codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

2. sono comunque di interesse paesaggistico le aree di cui all’articolo 142. Si tratta, con piccole modifiche, delle categorie di beni già introdotte dalla legge Galasso (Legge 8 agosto 1985, n. 431):

a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
c) i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
i) le zone umide incluse nell’elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
l) i vulcani;
m) le zone di interesse archeologico.

3. gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell’articolo 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156.

L’art. 146, Autorizzazione Paesaggistica, del Codice sancisce che i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili o aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, non possono distruggerli né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto della protezione.

Sussiste pertanto l’obbligo per i soggetti di cui sopra di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall’avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l’autorizzazione (art. 146, c. 2).

 

Per approfondimenti normativi clicca qui 

Consulta l’elenco provvisorio dei beni paesaggistici tutelati per le province di Parma e Piacenza ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 42/2004 e smi, pubblicati sul sito web della Regione Emilia-Romagna.

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