Responsabile della verifica giuridica delle istanze di accesso agli atti:
dott.ssa Silvia Ciaccio Montalto
Referente per l’archivio monumentale:
Dott.ssa Chiara Ammenti
Supporto tecnico: Sig.ra Rita Fiammetta Alagi
La consultazione delle pratiche di archivio avviene previo invio all’indirizzo email della Soprintendenza del modello di accesso agli atti debitamente compilato e completo delle eventuali deleghe e dei documenti di identità.
ESITO DELLA RICHIESTA
La richiesta viene valutata per verificare la completezza e correttezza dei dati indicati. Nel caso in cui siano necessarie delle integrazioni, a causa di richieste irregolari o incomplete, l’Amministrazione ne darà comunicazione al richiedente.
Il termine del procedimento (30 giorni) ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta (art. 6, c. 5 D.P.R. n. 184/2006).
Entro 30 giorni l’Amministrazione comunicherà per iscritto l’esito al richiedente.
La richiesta di accesso può avere 4 diversi tipi di esito:
- accoglimento
- limitazione: è possibile accedere solo a una parte della documentazione.
- differimento: la richiesta può essercaric a e accolta solo in un secondo momento, indicato dall’Amministrazione.
- rifiuto: la richiesta non può essere accolta.
La consultazione delle pratiche di archivio e la richiesta copia degli atti in esse contenuti è regolamentata dalle leggi 241/90 (legge sulla trasparenza degli atti pubblici), così come modificata e integrata dalla legge 11 febbraio 205 n. 15 e dalla L. 675/96 (legge sulla privacy).
In base alle norme succitate possono avere diritto all’accesso:
– I proprietari degli immobili
– I tecnici incaricati dalla proprietà (con formale autorizzazione)
– I titolari di un interesse concreto, diretto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata alla documentazione alla quale è chiesto l’accesso (titolari di contenziosi riguardanti la situazione dell’immobile; associazioni o comitati portatori di interessi diffusi, ove l’oggetto della richiesta sia compreso nell’attività oggetto delle previsioni dello statuto; ecc.)
– Gli studiosi (per gli atti aventi più di 70 anni l’accesso è libero; per gli atti risalenti a meno di 70 anni sono necessarie le autorizzazioni della proprietà dell’immobile e di tutti i terzi cui si riferiscono gli atti stessi, es. progettistici, tecnci, autori di relazioni ecc.
Si precisa che l’accesso agli atti avverrà secondo quanto previsto (all’art. 3 comma 2 del D.P.R. n. 184/2006) “Regolamento disciplina accesso documenti amministrativi” e con le modalità indicate nell’art.7 del medesimo D.P.R. n. 184/2006.
Si rammenta infine che per le copie autentiche dovrà essere corrisposto l’importo di € 16,00 ogni 4 pagine formato A4, mentre per le copie semplici l’importo di € 0,26 ogni due pagine formato A4.
Modulistica
Scarica il modello di accesso agli atti