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IMU per immobili vincolati

L’art. 13 del D.Lgs. 6 dicembre 2011 n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, ha anticipato in via sperimentale l’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 8 del D.L. 14 marzo 2011 n. 23.

L’IMU, applicata a tutti i comuni del territorio nazionale dall’anno 2012 a fino al 2014, sostituisce l’imposta annuale sugli immobili ICI.

Per gli immobili di interesse storico-artistico in materia di Ici era prevista un’agevolazione nella determinazione del reddito catastale, consistente nell’applicazione della minore tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato l’immobile.

Questa agevolazione non è più applicabile all’IMU, in quanto il D.L. n. 16 del 2 marzo 2012 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e di potenziamento delle procedure di accertamento) al comma 5-ter dell’art. 4 ha abrogato il comma 5 dell’art.2 del D.L. 23 gennaio 1993 n. 16 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 1993 n.75 il quale prevedeva un’agevolazione nella determinazione della base imponibile ai fini ICI.

Seconda la nuova norma nel calcolo dell’IMU per gli immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 è previsto un abbattimento del 50% della rendita catastale.

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