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Autorizzazione paesaggistica (art.146)

L’autorizzazione paesaggistica è regolamentata dall’art. 146 del Codice dove si sancisce che i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili o aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, non possono distruggerli né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto della protezione (art. 146, c. 1).

Dunque nel caso di interventi in aree soggette a tutela paesaggistica sussiste l’obbligo di sottoporre all’ente competente (delegato dalla regione, generalmente i comuni) i progetti delle opere da eseguire affinché ne sia accertata la compatibilità paesaggistica e sia rilasciata l’autorizzazione. L’interlocutore del soggetto proponente in materia di paesaggio è pertanto il comune, a cui fa capo il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.

I soggetti di cui al comma 1 hanno l’obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall’avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l’autorizzazione (art. 146, c. 2).

L’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all’articolo 167, commi 4 e 5, l’autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L’autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l’esecuzione dei lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione (art. 146, c. 4 così come modificato DL 70/2011). Qualora i lavori siano iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell’autorizzazione, possono essere conclusi entro e non oltre l’anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo (art. 146, c. 4 così come modificato dalla Legge 112/2013). Il termine di efficacia dell’autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell’intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest’ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all’interessato (art. 146, c. 4 così come modificato dalla Legge 106/2014).

Di seguito si riporta una sintesi dei diversi procedimenti di autorizzazione paesaggistica.

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ‘ORDINARIA’

L’Amministrazione competente (generalmente i comuni), riceve la domanda di autorizzazione e il progetto delle opere, svolge le verifiche e gli accertamenti ritenuti necessari acquisendo il parere della locale commissione per la qualità architettonica e il paesaggio (art. 148).

Successivamente l’Amministrazione competente, entro quaranta giorni dalla data di ricezione della domanda, trasmette alla competente Soprintendenza la proposta di autorizzazione paesaggistica corredata dagli elaborati tecnici (art. 146, c. 7), dandone contestualmente comunicazione al soggetto interessato.

La Soprintendenza verifica la completezza e la corrispondenza della documentazione inoltrata con quanto previsto dal DPCM 12/12/2005. Qualora ritenesse insufficiente quanto trasmesso, ha facoltà di richiedere integrazioni, sospendendo i termini del procedimento.

Il Soprintendente comunica il parere di competenza entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di ricezione della proposta. Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l’amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione (art. 146, c. 9, così come modificato dal DL 133/2014). Il parere del Soprintendente – che può contenere prescrizioni – è vincolante poiché la norma così dispone fino a che non sia intervenuto l’adeguamento al Piano Paesaggistico degli strumenti urbanistici comunali.

Entro il termine di 20 giorni dalla ricezione del parere del Soprintendente, l’Amministrazione procedente rilascia l’autorizzazione, che diviene immediatamente efficace (art. 146, c. 11, così come modificato dal DL 70/2011).

In caso di parere negativo da parte della Soprintendenza, quest’ultima comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi (così come modificato dal DL 70/2011). Entro venti giorni dalla ricezione del parere negativo, l’amministrazione procedente provvede in conformità.

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ‘SEMPLIFICATA’

Il DPR 31/2017 , Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, ha individuato una serie di interventi di lieve entità (cfr. allegato B a cui si rimanda per l’elenco completo) per i quali è prevista una procedura di autorizzazione paesaggistica semplificata.

L’Amministrazione competente (generalmente i comuni), riceve la domanda di autorizzazione e il progetto delle opere, svolge le verifiche e gli accertamenti ritenuti necessari e in caso di valutazione positiva inoltra l’istanza alla Soprintendenza competente entro 20 giorni. A seguito dell’entrata in vigore delle modifiche apportate dalla Legge Regionale 12/2017 alla Legge Regionale 15/2013, per i soli procedimenti semplificati, anche in Emilia-Romagna non è più richiesto il parere della locale Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio.

La Soprintendenza esprime il proprio parere obbligatorio e vincolante entro 20 giorni dalla ricezione dell’istanza. In caso di mancata espressione del parere vincolante del Soprintendente nei tempi previsti dal comma 5, si forma il silenzio assenso ai sensi dell’articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi e l’amministrazione procedente provvede al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.

A fronte di parere favorevole del Soprintendente, l’Amministrazione competente adotta il provvedimento in conformità al parere della Soprintendenza – che può contenere prescrizioni – e rilascia l’autorizzazione paesaggistica entro 10 giorni.

In caso di parere negativo da parte della Soprintendenza, quest’ultima comunica ai richiedenti il preavviso di provvedimento negativo assegnando un termine di 15 giorni per la formulazione di eventuali proposte e del progetto adeguato. Decorso il termine assegnato, ove ne ricorrano i presupposti, la Soprintendenza adotta il provvedimento motivato di diniego fornendo specifica motivazione. 

La DOCUMENTAZIONE necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti è stata individuata dal DPCM 12/12/2005 (autorizzazione ordinaria) e dal DPR 31/2017 (autorizzazione semplificata), a cui si rimanda per ogni ulteriore approfondimento.

ACCERTAMENTO COMPATIBILITA’ PAESAGGISTICA

Fermo restando il principio sancito dall’art. 146, c.4 secondo il quale l’autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi, il Codice prevede in alcuni particolari casi (art. 167, commi 4 e 5) l’accertamento della compatibilità paesaggistica da parte dell’autorità amministrativa competente anche a seguito della realizzazione degli interventi:

a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;

b) per l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica;

c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

A tal proposito è utile sottolineare come la circolare 33 del 26 giugno 2009 del Segretario Generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali abbia chiarito i termini indicati dall’art. 167, c. 4, lettera a), secondo cui:

1. per “lavori” si intendono gli interventi su fabbricati legittimamente esistenti, ovvero gli interventi strettamente connessi all’utilizzo di altri immobili ed aree che non comportino modificazioni delle caratteristiche peculiari del paesaggio, purchè gli interventi stessi siano conformi ai piani paesaggistici vigenti;

2. per “superfici utili” si intende qualsiasi superficie utile, qualunque sia la sua destinazione. Sono ammesse le logge e i balconi nonché i portici, collegati al fabbricato, aperti su tre lati contenuti entro il 25% dell’area di sedime del fabbricato stesso;

3. per “volumi” si intende qualsiasi manufatto costituito da parti chiuse emergente dal terreno o dalla sagoma di un fabbricato preesistente indipendentemente dalla destinazione d’uso del manufatto, ad esclusione dei volumi tecnici. Attenzione, con parere dell’Ufficio legislativo MiC del 19.07.2023 di cui alla circolare del Segretariato Generale MiC n. 38/2023 (Definizione del termine “volumi”) “la nozione di volumi rilevanti ai sensi dell’art.167 comma 4 lett. a) del D.lgs. 42/2004 comprende qualsiasi nuova volumetria, inclusi i volumi tecnici”. Sono fatte salve le esclusioni di cui al punto A.31 dell’allegato A del DPR 31/2017.

Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell’immobile o dell’area interessati dagli interventi che rientrano nella casistica sopra riportata (art. 167, c. 4) presenta apposita domanda all’autorità preposta alla gestione del vincolo – generalmente i comuni – ai fini dell’accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L’autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della Soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L’importo della sanzione pecuniaria, stabilita dall’ente competente, è determinato previa perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria.

INTERVENTI PER I QUALI NON E’ RICHIESTA L’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Il DPR 31/2017Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, ha individuato una serie di interventi (cfr. allegato A a cui si rimanda per l’elenco completo) esclusi dal procedimento di autorizzazione paesaggistica.

Tra questi trovano ulteriori precisazioni gli interventi già individuati dall’art. 149 del D.Lgs. 42/2004 e smi, per i quali non è previsto il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, quali:

a) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici;

b) interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l’assetto idrogeologico del territorio;

c) il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall’articolo 142, c. 1, lett. g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.

Per approfondimenti normativi clicca qui.

Per la localizzazione dei beni paesaggistici consulta la pagina del Webgis: patrimonioculturale-er.it

AVVERTENZA – In relazione alle attività in corso di adeguamento del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale al Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, avviate a seguito dell’intesa siglata nel 2015 tra Regione Emilia-Romagna e Segretariato regionale MiBAC e all’insediamento nel dicembre 2016 del relativo Comitato Tecnico Scientifico, si comunica che coerentemente con i principi di trasparenza e leale collaborazione interistituzionale, Regione e MiBAC ritengono opportuno procedere alla pubblicazione sui propri siti dei risultati finora raggiunti dal Comitato Tecnico Scientifico nell’attività di ricognizione dei beni paesaggistici, che saranno oggetto di progressive integrazioni con l’avanzare del processo di validazione. È importante sottolineare che le risultanze hanno carattere di sola informazione dei progressi finora raggiunti nell’individuare con la massima precisione possibile l’esatta perimetrazione così come sancita nei provvedimenti istitutivi. Infatti il valore giuridico è sancito dal testo dell’atto istitutivo del bene, di cui la perimetrazione verificata dal Comitato Tecnico Scientifico si propone come interpretazione autentica. È quindi possibile consultare gli esiti della ricognizione degli immobili e aree di notevole interesse pubblico (art.136 del D.Lsg.42/2004) che comprendono anche tutti i documenti istitutivi delle tutele, oppure visualizzarli sulla mappa interattiva del WebGIS del Segretariato regionale del MiBAC. Si rimanda alle medesime pagine per ogni ulteriore approfondimento. 

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