L’attestazione SOA è la certificazione obbligatoria per la partecipazione a gare d’appalto per l’esecuzione di appalti pubblici di lavori, ovvero un documento necessario e sufficiente a comprovare, in sede di gara, la capacità dell’impresa di eseguire, direttamente o in subappalto, opere pubbliche di lavori essa attesta e garantisce il possesso da parte dell’impresa del settore delle costruzioni di tutti i requisiti previsti dalla attuale normativa in ambito di Contratti Pubblici di lavori.
L’attestazione SOA ha validità quinquennale (sempre che ne venga verificata la validità al terzo anno dal primo rilascio) e viene rilasciata a seguito di un’istruttoria di validazione dei documenti prodotti dall’impresa, facenti capo agli ultimi dieci esercizi di attività dell’impresa (dieci anni di lavori ed i migliori cinque esercizi tra gli ultimi dieci) da appositi Organismi di attestazione, società autorizzate ad operare dall’ex Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP), ora di competenza dell’ANAC.
L’attestazione SOA qualifica l’azienda ad appaltare lavori per categorie di opere e per classifiche di importi.
Le categorie di opere in cui si potrà ottenere la Qualificazione sono 52:
13 di esse rappresentano opere di carattere generale (edilizia civile e industriale, fogne e acquedotti, strade, restauri, etc.)
39 di esse sono riconducibili ad opere specializzate (impianti, restauri di superfici decorate, scavi, demolizioni, arredo urbano, finiture tecniche, finiture in legno, in vetro e in gesso, arginature etc.).
La Soprintendenza, per quanto di sua specifica competenza, in merito a quanto sopra, per il visto sui certificati di esecuzione lavori richiede unitamente alla richiesta in bollo da presentare con l’apposito modello SOA la documentazione di seguito riportata:
certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore dei Lavori per conto dell’appaltatore sulla base della normativa vigente in materia;
dichiarazione di asseveramento del D.L. rilasciata ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale nella quale il Direttore Lavori assevera che i lavori sono stati correttamente eseguiti con buon esito e nel pieno rispetto delle autorizzazioni rilasciate dalla Soprintendenza competente, citando esplicitamente i riferimenti dell’autorizzazione a cui si riferisce il certificato (n. protocollo e data); oppure dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, firmata dal DL e dall’Impresa, dalla quale risulti la non esecuzione di opere abusive e che i lavori di restauro risultino conformi ai progetti approvati dalla Soprintendenza (n. protocollo e data);
relazione finale sui lavori oggetto della richiesta, se non già depositata agli atti come previsto dalla normativa;
alcune fotografie significative dell’intervento.
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A seguito dell’emanazione del DM 22 agosto 2017, n. 154, con particolare riferimento ai Requisiti di qualificazione degli esecutori di lavori riguardanti i beni culturali di cui all’art. 4, si pubblica di seguito il modulo per l’istanza di attestazione di buon esito dei lavori.
Scarica il Modulo per l’attestazione dei lavori
Contatti: Sig. Salvatore Palermo – tel. 0521-212323, e-mail: salvatore.palermo@cultura.gov.it