Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o la detenzione di beni culturali devono essere obbligatoriamente denunciati al Ministero (art. 59, comma 1). La presentazione della denuncia di trasferimento di proprietà o di cessione della detenzione assolve principalmente al compito di consentire l’eventuale esercizio del diritto di prelazione da parte del Ministero che ha la facoltà di acquistare in via di prelazione i beni culturali, alienati a titolo oneroso, al medesimo prezzo stabilito nell’atto di alienazione (art. 60).
L’istituto della prelazione da parte dello Stato assolve l’interesse pubblico di arricchire il proprio patrimonio storico ed artistico. Tale diritto deve essere esercitato entro sessanta giorni dalla ricezione della denuncia prevista dall’art.59 (art. 61, c.1) ovvero entro centottanta giorni se essa è presentata tardivamente o risulti incompleta (art. 61, c.2).
Entro tali termini il provvedimento di prelazione è notificato all’alienante e all’acquirente e la proprietà passa allo Stato dalla data dell’ultima notifica (art. 61, c.3). In pendenza di tale termine l’atto rimase condizionato sospensivamente all’esercizio del diritto di prelazione e l’alienante non può effettuare la consegna della cosa (art. 61, c.4).
Le disposizioni relative alle violazioni in materia di alienazione, sanzionabili penalmente, sono contenute nell’art. 173 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.
La denuncia di trasferimento deve essere effettuata entro trenta giorni:
- dall’alienante o dal cedente la detenzione, in caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito o di trasferimento della detenzione;
- dall’acquirente, in caso di trasferimento avvenuto nell’ambito di procedure di vendita forzata o fallimentare ovvero in forza di sentenza che produca gli effetti di un contratto di alienazione non concluso;
- dall’erede o dal legatario, in caso di successione a causa di morte. Per l’erede, il termine decorre dall’accettazione dell’eredità o dalla presentazione della dichiarazione ai competenti uffici tributari; per il legatario, il termine decorre dalla comunicazione notarile prevista dall’articolo 623 del codice civile, salva rinuncia ai sensi delle disposizioni del codice civile.
La denuncia è presentata al competente Soprintendente del luogo ove si trovano i beni (art. 59, c.2) e contiene:
- I dati identificativi delle parti e la sottoscrizione delle medesime o dei loro rappresentanti legali, (affinché risulti che entrambe le parti siano consapevoli dei vincoli esistenti sulla cosa per effetto della dichiarazione di interesse culturale);
- i dati identificativi dei beni;
- l’indicazione del luogo ove si trovano i beni;
- l’indicazione della natura e delle condizioni dell’atto di trasferimento;
- l’indicazione del domicilio in Italia delle parti ai fini delle eventuali comunicazioni previste dal presente Titolo (art. 59, c.4).
Si considera non avvenuta la denuncia priva delle indicazioni previste dal comma 4 o con indicazioni incomplete o imprecise. In caso di violazione dell’obbligo è previsto a carico del trasgressore l’irrogazione di sanzioni penali e amministrative (art. 59, c.5).
ATTIVITA’
Il Soprintendente ricevuta la denuncia di un atto soggetto a prelazione, lo comunica alla regione e agli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito si trova il bene (art. 62, c. 1); tali enti possono formulare al Ministero, entro trenta giorni, la proposta di prelazione (art. 62, c. 2); il Ministero, qualora decida di non esercitare la prelazione, lo comunica all’ente interessato e questi, assumendo i necessari impegni di spesa, acquisisce la proprietà del bene (art. 62, c. 3).
L’inoltro alla Direzione Generale competente per materia della proposta dell’esercizio della prelazione è di competenza del Segretariato Regionale MiBACT per l’Emilia-Romagna che vi provvede su parere della Soprintendenza, della regione o degli altri enti pubblici territoriali. Nel caso la proposta provenga da un ente territoriale, il Segretariato comunica la rinuncia da parte dello Stato eventualmente disposta dalla Direzione Generale. Il Segretariato formula inoltre alla Direzione Generale competente per materia la proposta di rinuncia alla prelazione.
Qualora il bene sia alienato con altri per un unico corrispettivo o sia ceduto senza previsione di un corrispettivo in denaro o sia dato in permuta, il valore economico è determinato d’ufficio dal soggetto procedente alla prelazione. In caso di controversie sulla determinazione del prezzo, lo stesso è determinato da un terzo designato concordemente dalle parti. In caso di mancato accordo sulla nomina dello stesso, la nomina è effettuata, su richiesta delle parti, dal presidente del tribunale del luogo in cui è stato concluso il contratto. La determinazione del terzo è impugnabile in caso errore o di manifesta iniquità.
Il provvedimento di prelazione è notificato, entro i termini previsti dal D.Lgs. 42/2004, all’alienante ed all’acquirente e la proprietà passa allo Stato dalla data dell’ultima notifica. Le clausole del contratto di alienazione non vincolano lo Stato. Nelle more di definizione del provvedimento di prelazione l’atto di alienazione è sospensivamente condizionato all’esercizio di prelazione e all’alienante è vietato effettuare la consegna della cosa.
Qualora il Ministero eserciti il diritto di prelazione su parte delle cose alienate, è fatta salva la facoltà dell’acquirente di recedere dal contratto.
LOCAZIONI
Si segnala che il comma 1 dell’art. 59 del D.Lgs. 42/2004 è stato così modificato dall’art.4 comma 16 del decreto-legge n. 70/2011, convertito con legge 106/2011 entrata in vigore il 12/07/2011: “Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o, limitatamente ai beni mobili, la detenzione di beni culturali vanno denunciati al Ministero“.
Pertanto non deve più essere inviata alla Soprintendenza la denuncia di locazione in immobile storico.