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Edifici storici privati visitabili

L’importanza della salvaguardia e della valorizzazione del patrimonio culturale, al quale deve essere riconosciuto – a prescindere dall’appartenenza dei beni al privato o allo Stato ed enti pubblici – un interesse per la collettività, ha determinato il riconoscimento di particolari misure di sostegno finanziario a favore di coloro che sono tenuti direttamente alla manutenzione, protezione o restauro dei beni medesimi.

Tali misure costituiscono un valido strumento atto a favorire la conservazione di tali beni, a fronte della notevole incidenza delle spese necessarie per effettuare gli interventi di restauro, che rivestono spesso carattere obbligatorio.

Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio stabilisce che, in linea generale, i soggetti pubblici e privati hanno l’obbligo di garantire la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza e che pertanto i conseguenti oneri finanziari per gli interventi conservativi sono posti a loro carico (art. 30).

L’intervento di sostegno finanziario dello Stato attraverso i contributi costituisce pertanto un’eccezione che è rimessa a scelte tecnico-discrezionali compiute dell’Amministrazione.

In particolari circostanze dunque gli oneri per interventi conservativi volontari o per quelli imposti, secondo le modalità e procedure previste dal Codice (artt. 32-33), possono essere posti, in tutto o in parte, a carico del Ministero che a tal fine può erogare contributi con le modalità e procedure previste dal Codice (artt. 34-37).
Gli interventi conservativi volontari (art. 31) sono soggetti alla preventiva autorizzazione del Soprintendente che, in quella occasione, può accertare l’esistenza dei presupposti che consentono la contribuzione pubblica.

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