Le agevolazioni fiscali per i proprietari di beni tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e smi (Codice dei beni culturali e del paesaggio) costituiscono un forte strumento indiretto a sostegno della conservazione di tali beni, a fronte di una notevole incidenza delle spese necessarie per gli interventi di manutenzione e restauro. Le predette agevolazioni riguardano principalmente:
a) Imposte sui redditi;
b) Agevolazioni fiscali relative alle spese a carico del proprietario;
c) Imposte di registro, ipotecarie e catastali;
d) Imposte di successione e donazione;
e) Imposta comunale sugli immobili;
f) Art Bonus.
Attenzione: poiché in materia di agevolazioni fiscali la normativa di riferimento è soggetta a frequenti variazioni, si invita a voler sempre verificare con il proprio commercialista eventuali modifiche sopraggiunte.
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a) Agevolazioni fiscali relative all’imposta sul reddito dei fabbricati
In materia di imposte sui redditi, il legislatore riconosce benefici fiscali a favore dei proprietari sia in sede di determinazione del reddito di fabbricati da indicare nella dichiarazione annuale dei redditi sia in occasione di interventi finalizzati alla manutenzione, protezione o restauro di beni culturali immobili.
Esenzioni fiscali per edifici fruibili dal pubblico: tale dispositivo attiene agli immobili interamente adibiti a sede museale, biblioteche, archivi o che sono destinati ad altri scopi culturali.
b) Agevolazioni fiscali relative alle spese a carico del proprietario
La normativa vigente prevede una generale deducibilità dal reddito delle spese di manutenzione, conservazione e restauro di beni storico artistici, etnoantropologici e architettonici, pertanto i soggetti proprietari o che comunque possiedono o detengono beni mobili o immobili vincolati, di cui al D.Lgs. 42/2004 e smi, i quali sostengono spese di manutenzione, protezione o restauro dei beni stessi, possono usufruire della detrazione fiscale per oneri, di cui all’art. 15, c. 1, lett. g), del TUIR, per un importo, attualmente, pari al 19% delle spese sostenute, nella misura effettivamente rimasta a loro carico. Le spese ammesse possono essere indicate nella dichiarazione dei redditi. Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi, D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.) e smi, riconosce alle persone fisiche ed agli enti non commerciali una detrazione dall’imposta; agli enti commerciali una deduzione dall’imponibile, relativamente alle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico (D.P.R. n. 917/1986 come modificato dal D.Lgs. n. 344/2003).
A tal riguardo, si segnala un’interessante modifica normativa, introdotta dall’art. 40, c. 9, del DL 6.12.2011 n. 201, convertito in legge, di seguito riportata, che al fine di semplificare l’iter amministrativo per usufruire della suddetta detrazione fiscale, ha stabilito che la documentazione e le certificazioni richieste dalla Soprintendenza competente siano sostituite da un’apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà presentata al Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, il quale esegue controlli a campione: “La documentazione e le certificazioni attualmente richieste ai fini del conseguimento delle agevolazioni fiscali in materia di beni e attività culturali previste dagli articoli 15, comma 1, lettere g) ed h), e 100, comma 2, lettere e) ed f), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono sostituite da un’apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, presentata dal richiedente al Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, relativa alle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento degli interventi e delle attività cui i benefici si riferiscono. Il Ministero per i beni e le attività culturali esegue controlli a campione ai sensi degli articoli 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni“.
La dichiarazione deve contenere gli estremi identificativi della proprietà, dell’immobile e del decreto di tutela nonché delle autorizzazioni ai lavori rilasciate dalla competente Soprintendenza (prot. n…del..) a cui si riferiscono le spese oggetto della richiesta. Alla dichiarazione deve essere allegata copia valida di documento di identità. Il suddetto onere detraibile è interessante perché oltre a permettere, di per sé stesso, di conseguire importanti risparmi fiscali, con riferimento al periodo d’imposta in cui vengono sostenute finanziariamente le spese medesime, è cumulabile, seppur con una riduzione, con l’ulteriore detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16bis del TUIR. La detrazione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione della competente Soprintendenza, oppure in caso di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l’esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di quest’ultimi.
Scarica Normativa M
La richiesta di sgravi fiscali dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:
Scarica M.0_Fac-simile autocertificazione sgravi fiscali
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c) Agevolazioni fiscali relative alle imposte di registro, ipotecarie e catastali
Per questa imposta sono previste agevolazioni sull’aliquota applicabile ai trasferimenti immobiliari dei beni sottoposti alle prescrizioni di tutela, sempreché l’acquirente non venga meno agli obblighi della conservazione e protezione dei beni. La parte prima del testo Unico sull’imposta di registro introduce, al fine della fruizione dell’aliquota agevolata, diversi obblighi a carico della parte acquirente (nota II all’art.1). In particolare, qualora già sussista l’accertamento o la dichiarazione di vincolo previsto dal Codice per i beni sottoposti alle prescrizioni di tutela, deve dichiarare nell’atto di acquisto gli estremi del vincolo medesimo, in base alle risultanze dei registri immobiliari; qualora il vincolo non sia stato ancora imposto deve presentare, contestualmente all’atto da registrare, una attestazione rilasciata dalla Soprintendenza da cui risulti che è in corso la procedura di apposizione del vincolo. L’agevolazione è revocata nel caso in cui, entro il termine di due anni decorrente dalla data di registrazione dell’atto, non venga documentata l’avvenuta dichiarazione di vincolo. La nota medesima, inoltre, disciplina le ipotesi di decadenza dall’agevolazione: qualora i beni vengano in tutto o in parte alienati prima dell’adempimento degli obblighi di conservazione e protezione; nel caso di mutamento di destinazione senza preventiva autorizzazione dell’amministrazione competente; nel caso di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l’esercizio del diritto di prelazione dello Stato sugli immobili stessi. Nei casi descritti, l’Amministrazione dà immediata comunicazione agli uffici finanziari delle violazioni che comportano la decadenza dalla riduzione dell’imposta.
NEWS: si segnala che così come previsto dall’art. 26 del Decreto Legge 104/2013 (convertito con modificazioni dalla Legge 128/2013), a decorrere dallo scorso 1° gennaio 2014, sono state modificate le disposizioni in materia di imposta di registro. In particolare per gli atti traslativi a titolo oneroso di beni immobili di interesse culturale e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, l’imposta di registro è passata dal 3% al 9%. Le imposte ipotecarie e catastali sono fissate in € 50 ciascuna. Per maggiori approfondimenti, incluse eventuali agevolazioni, si rimanda alla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2/E del 21 febbraio 2014.
d) Agevolazioni fiscali relative all’imposta su successioni e donazioni
A partire dal 25 ottobre 2001, ai sensi dell’art. 13, c. 1, della Legge n. 383 del 18/10/2001 (sotto riportato), l’imposta di successione e donazione è stata soppressa. Allo stato, trova applicazione il disposto del comma 2 del citato articolo, ai sensi del quale: sono escluse da imposizione le donazioni effettuate nei confronti del coniuge, discendenti in linea diretta, altri parenti sino al quarto grado:
Art. 13 (Soppressione dell’imposta sulle successioni e donazioni).
1) L’imposta sulle successioni e donazioni è soppressa.
2) I trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra liberalità tra vivi, compresa la rinuncia pura e semplice agli stessi, fatti a favore di soggetti diversi dal coniuge, dai parenti in linea retta e dagli altri parenti fino al quarto grado, sono soggetti alle imposte sui trasferimenti ordinariamente applicabili per le operazioni a titolo oneroso, se il valore della quota spettante a ciascun beneficiario è superiore all’importo di 350 milioni di lire. In questa ipotesi si applicano, sulla parte di valore della quota che supera l’importo di 350 milioni di lire, le aliquote previste per il corrispondente atto di trasferimento a titolo oneroso [N.d.R.: articolo abrogato con legge 24 novembre 2006, n. 286, a cui si rimanda per ogni approfondimento].
e) Agevolazioni fiscali relative all’imposta comunale sugli immobili
Fatte salve le opportune verifiche presso i competenti uffici, la disciplina IMU e TASI prevede una agevolazione per i fabbricati ai quali è stato riconosciuto un particolare pregio storico, artistico o architettonico: la riduzione al 50% della rendita catastale al fine del calcolo della base imponibile. Si tratta comunque di una agevolazione da computare con le dovute accortezze, visto che il presupposto è tutt’altro che semplice da realizzare.
La riduzione IMU: Alla lettera a) dell’art. 13, comma 3, del D.L. n. 201/2011 è prevista la riduzione al 50% della base imponibile per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004 e smi e pertanto solo con decreto formalizzato di vincolo diretto. Ai fini TASI, nel provvedimento istitutivo di cui alla Legge n. 147/2013, mancava una specifica norma, ingenerando qualche dubbio circa l’effettiva possibilità di applicare il beneficio anche a tale tributo. Sul punto è intervenuto il Ministero con le risposte FAQ del 04.06.2014 (ad oggi non ancora formalizzate in un documento ufficiale) che hanno confermato come detta riduzione debba applicarsi anche alla TASI.
f) Art bonus, misure urgenti per favorire il mecenatismo culturale
Ai sensi dell’art.1 del D.L. 31.5.2014, n. 83, “Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo”, convertito con modificazioni in Legge n. 106 del 29/07/2014 e s.m.i., è stato introdotto un credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo, il c.d. Art bonus (Art Bonus) quale sostegno del mecenatismo a favore del patrimonio culturale.
Erogazioni liberali a favore della cultura e dello spettacolo
L’erogazione liberale è un contributo in danaro da parte di un soggetto erogatore a favore del settore pubblico o del settore privato no profit senza obblighi di controprestazione o riconoscimenti di natura economica. A seconda della tipologia del soggetto erogatore – persone fisiche o persone giuridiche – può costituire oneri deducibili dal reddito o oneri detraibili dall’imposta sul reddito.
Scarica Circolare n. 222/2012
Scarica Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà progettista
Scarica Dichiarazione sostitutiva per erogazioni liberali
Referenti ufficio:
Sgravi fiscali: dott. Bruno Modafferi – tel. 0521-212350, e-mail: bruno.modafferi@cultura.gov.it
Erogazioni liberali: dott.ssa Grazia De Libero – tel. 0521-212353, e-mail: grazia.delibero@cultura.gov.it