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Autorizzazione per lavori (art.21)

Il Codice demanda alla Soprintendenza il rilascio dell’autorizzazione per l’esecuzione di opere e lavori di qualsiasi genere sui beni culturali (art. 21, c. 4) previa presentazione, da parte dell’interessato, di un progetto o di una descrizione tecnica delle attività proposte (art. 21, c. 5).

I beni culturali soggetti ad autorizzazione sono quelli per i quali sia stata effettuata con esito positivo la verifica di interesse o per i quali sia stato emesso un provvedimento di dichiarazione di interesse. Sono comunque sottoposti ad autorizzazione i beni culturali, così come definiti all’art. 10, comma 1 del Codice aventi più di settanta anni e di autori non viventi finché non sia intervenuta la preventiva verifica di interesse.

L’autorizzazione per interventi di edilizia è richiesta dal proprietario del bene culturale ed è rilasciata dal Soprintendente entro 120 giorni dalla richiesta (art. 22) e può contenere prescrizioni. Tale termine è sospeso se la Soprintendenza chiede chiarimenti o integrazioni progettuali oppure procede ad accertamenti di natura tecnica sul bene.

Qualora gli interventi edilizi relativi a beni tutelati richiedano un’autorizzazione edilizia nelle forme semplificate previste dalle vigenti disposizioni urbanistiche, il richiedente deve produrre al Comune, all’atto della denuncia di inizio attività, la preventiva autorizzazione rilasciata dalla Soprintendenza corredata dal relativo progetto.

Nel caso di assoluta urgenza, secondo quanto disposto dall’art. 27 del Codice, possono essere effettuati interventi provvisori indispensabili (come ad esempio puntellamenti, cerchiature, transennamenti ecc.) per evitare danni al bene tutelato, purché ne sia data immediata comunicazione alla Soprintendenza, alla quale dovranno essere tempestivamente inviati i progetti degli interventi definitivi per la necessaria autorizzazione (art. 21 del Codice).

Nel caso in cui si debba intervenire su “Cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela” (combinato disposto artt. 11, 50, 169, ‘Parte II’ e ‘Parte IV’ del Codice), ovvero su affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi esposti o non alla pubblica vista, sia su edifici pubblici che privati, si ricorda che il loro distacco può essere attuato solo se espressamente autorizzato dal soprintendente, anche in assenza della dichiarazione di vincolo prevista dal citato art. 13. Per tali casi occorrerà dunque presentare formale istanza ai sensi dell’art. 21 del Codice.

Nel caso in cui si debba intervenire su beni immobili non tutelati ma ricadenti all’interno di aree tutelate ai sensi dell’art. 45 (Tutela indiretta), occorrerà presentare formale istanza volta all’ottenimento del parere di competenza. Tale parere verrà rilasciato previa verifica del rispetto delle distanze, delle misure e delle altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l’integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro, così come citato nel Codice.

Nei casi in cui si ricorra all’istituto della conferenza di servizi l’autorizzazione viene formalizzata con dichiarazione motivata, da acquisire al verbale della conferenza di servizi (art. 25).

Nel caso di opere sottoposte per legge a valutazione di impatto ambientale l’autorizzazione viene espressa dal Ministero in sede di concerto per la pronuncia di compatibilità ambientale sulla base del progetto definitivo da presentarsi ai fini della valutazione medesima (art. 26).

Le richieste di autorizzazione per lavori su beni tutelati di proprietà privata prevedono obbligatoriamente l’apposizione del bollo conformemente al dispositivo del D.P.R. 642/72 integrato dal D.P.R. 955/82, art. 3 e smi, relativo alle istanze presentate a un ufficio pubblico ai fini dell’emanazione di un provvedimento amministrativo.

L’istruttoria finalizzata al rilascio dell’autorizzazione è svolta dal funzionario architetto responsabile della porzione di territorio in cui è ubicato il bene.

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