L’importanza della salvaguardia e della valorizzazione del patrimonio culturale, al quale deve essere riconosciuto – a prescindere dall’appartenenza dei beni al privato o allo Stato ed enti pubblici – un interesse per la collettività, ha determinato il riconoscimento di particolari benefici fiscali sia a favore di coloro che sono tenuti direttamente alla manutenzione, protezione o restauro dei beni medesimi, sia a favore di coloro che, indirettamente, forniscono le risorse economiche necessarie.
Contributi artt. 31, 35-37
L’importanza della salvaguardia e della valorizzazione del patrimonio culturale, al quale deve essere riconosciuto – a prescindere dall’appartenenza dei beni al privato o allo Stato ed enti pubblici – un interesse per la collettività, ha determinato il riconoscimento di particolari benefici fiscali sia a favore di coloro che sono tenuti direttamente alla manutenzione, protezione o restauro dei beni medesimi, sia a favore di coloro che, indirettamente, forniscono le risorse economiche necessarie.
Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio stabilisce che, in linea generale, i soggetti pubblici e privati hanno l’obbligo di garantire la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza e che pertanto i conseguenti oneri finanziari per gli interventi conservativi sono posti a loro carico (art. 30).
L’intervento di sostegno finanziario dello Stato attraverso i contributi costituisce pertanto un’eccezione che è rimessa a scelte tecnico-discrezionali compiute dell’Amministrazione. In particolari circostanze dunque gli oneri per interventi conservativi volontari o per quelli imposti, secondo le modalità e procedure previste dal Codice (art.32 – 33), possono essere posti, in tutto o in parte, a carico del Ministero che a tal fine può erogare contributi con le modalità e procedure previste dal Codice (artt. 34 – 37).
Gli interventi conservativi volontari (art. 31) sono soggetti ad autorizzazione della Soprintendenza che, suffragata dal Comitato tecnico scientifico (Circ. Ministero Beni Culturali n. 89/2009) indica gli interventi ammissibili a finanziamento statale, ne quantifica l’importo ed emana l’atto con cui viene dichiarata l’ammissibilità.
I contributi erogabili sono costituiti da due differenti tipologie e seguono diverse procedure di erogazione:
a) contributi in conto capitale (artt. 31, 35). Consistono nel rimborso parziale o totale, a consuntivo, della spesa sostenuta dal beneficiario per gli interventi di conservazione ritenuti ammissibili.
b) contributi in conto interessi (art. 37). Consistono nel pagamento degli interessi relativi a mutui accordati dagli istituti di credito per gli interventi di conservazione.
Il procedimento per l’erogazione del contributo per interventi volontari può essere avviato per iniziativa del beneficiario oppure della stessa Amministrazione; ma sempre con riferimento ad interventi conservativi inerenti beni di interesse culturale che siano stati sottoposti a preventiva autorizzazione del Soprintendente.
Per il procedimento e la modulistica vai alla relativa sezione in “servizi al cittadino”