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Tutela indiretta (artt. 45-47)

La sezione III del Capo III del “Codice dei beni culturali e del Paesaggio”, è dedicata ad altre forme di protezione dei beni culturali. La prima è rappresentata dalla tutela indiretta, regolata dagli artt. 45-47. La Soprintendenza, attraverso l’Ufficio Tutele e Verifiche che cura le verifiche dell’interesse culturale (art.12) e le dichiarazioni dell’interesse culturale (artt.13,14) dei beni immobili ubicati sul territorio di Parma e Piacenza, svolge anche un’intensa attività di tutela indiretta del patrimonio presente sul territorio delle due province al fine di ottimizzare le condizioni di salvaguardia, conservazione e valorizzazione del patrimonio monumentale nel suo immediato contesto territoriale.

 

Art. 45 – Prescrizioni di tutela indiretta

La tutela indiretta riguarda solo beni immobili e si giustifica solo in relazione ad un altro provvedimento di vincolo diretto. Il suo contenuto è costituito dalle prescrizioni (cfr. art. 45, c.1) che il Ministero ha facoltà di dettare e che sono dirette ad evitare che “sia messa in pericolo l’integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e decoro“.

L’integrità dei beni culturali viene garantita da quelle previsioni dirette alla conservazione materiale del bene oggetto di vincolo, al fine di preservarlo da danni conseguenti all’uso improprio dell’area contigua. Per quanto riguarda la prospettiva o la luce che non devono essere danneggiate, ciò significa che deve essere mantenuta la visibilità complessiva del bene oggetto di vincolo diretto, ed anche di speciali punti di vista da luoghi posti a ragionevole distanza. Il decoro rappresenta concetto di non facile individuazione. La giurisprudenza ne ha rintracciato i segni nell’esigenza di mantenimento del contesto, tale da non modificare né essere in contrasto con l’aspetto formale, lo stile o il significato storico artistico del monumento.

Le prescrizioni di cui al sopra citato c.1 dell’art. 45 del D. Lgs. 42/2004, “adottate e notificate ai sensi degli artt. 46, 47, sono inmediatamente precettive“.

 

Art. 46 – Procedimento per la tutela indiretta

Quanto al procedimento per la tutela indiretta, l’art. 46, c.1 precisa che “Il Soprintendete avvia il procedimento per la tutela indiretta anche su motivata richiesta della regione o di altri enti pubblici territoriali interessati, dandone comunicazione al proprietario possessore o detentore a qualsiasi titolo dell’immobile cui le prescrizioni si riferiscono (…)“. La comunicazione di avvio del procedimento deve contenere l’individuazione dell’immobile nei confronti del quale si intendono adottare le prescrizioni di tutela indiretta e i contenuti delle stesse.

Si sottolinea come tra gli effetti della comunicazione vi è anche quello della “temporanea immodificabilità dell’immobile, limitatamente agli aspetti cui si riferiscono le prescrizioni contenute nella comunicazione stessa” (art. 46, c.4). In tal modo si determina un automatismo tra comunicazione ed effetti cautelari, la cui adozione nel sistema previgente (D. Lgs. 490/1999 T.U.) era lasciato alla facoltà dell’amministrazione.

Il provvedimento di tutela indiretta, emesso dalla Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale al termine decadenziale previsto per la conclusione procedimento (120 gg.), viene notificato tramite messo comunale o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo degli immobili interessati e, successivamente, trascritto nei registri immobiliari a cura della Soprintendenza (Art. 47, comma 1,2).

Ministero della Cultura – Disclaimer
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