Il Codice individua alcune forme di intervento sui beni culturali che sono vietate in termini assoluti: la distruzione, il danneggiamento e l’uso non compatibile con il carattere storico-artistico del bene oppure idoneo a recare pregiudizio alla sua conservazione (art. 20); inoltre subordina all’autorizzazione del Ministero la demolizione delle cose costituenti beni culturali anche con successiva ricostruzione (art. 21).
Alla Soprintendenza è demandato il rilascio dell’autorizzazione per l’esecuzione di opere e lavori di qualsiasi genere sui beni culturali (art. 21, c. 4) previa presentazione di un progetto o di una descrizione tecnica delle attività proposte (art. 21, c. 5).
I beni culturali soggetti ad autorizzazione sono quelli per i quali sia stata eseguita con esito positivo la verifica di interesse o per i quali sia stato emesso un provvedimento di dichiarazione di interesse. Sono comunque sottoposti ad autorizzazione i beni culturali di proprietà pubblica aventi più di settanta anni e di autori non viventi finché non sia intervenuta la preventiva verifica di interesse.
Per i lavori su beni culturali pubblici da eseguirsi a cura di amministrazione dello Stato, regioni, enti pubblici territoriali ed altri enti ed istituti pubblici è prevista la possibilità di esprimere l’autorizzazione attraverso accordi tra l’ente interessato e il Ministero (art. 24).
La conferenza dei servizi è uno speciale procedimento volto ad accelerare l’iter procedurale per l’esecuzione di opere complesse nell’ambito del quale si giunge ad una intesa tra tutti gli enti interessati. L’autorizzazione del Soprintendente è rilasciata in quella sede (art. 25).
La valutazione di impatto ambientale è anch’essa uno speciale procedimento, di competenza del Ministero per l’Ambiente, nel cui ambito la Soprintendenza deve verificare se l’opera progettata sia compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali essa è destinata ad incidere (art. 26).
Nel caso di assoluta urgenza, secondo quanto disposto dall’art. 27 del Codice, possono essere effettuati interventi provvisori indispensabili (come ad esempio puntellamenti, cerchiature, transennamenti ecc.) per evitare danni al bene tutelato, purché ne sia data immediata comunicazione alla Soprintendenza, alla quale dovranno essere tempestivamente inviati i progetti degli interventi definitivi per la necessaria autorizzazione (art. 21 del Codice).
Il Soprintendente ha facoltà di sospendere qualsiasi intervento sui beni culturali che sia eseguito senza autorizzazione o in difformità da essa (art. 28). L’esercizio di tale potere cautelare, oltre alla inibizione di lavori non ancora iniziati, può estendersi anche nei confronti di cose che non siano state ancora sottoposte a tutela ma che a giudizio del Soprintendente abbiano le caratteristiche per esserlo (art. 28, c. 2). In tale ipotesi tuttavia è prevista la revoca dell’ordine del Soprintendente qualora non venga comunicato al destinatario del provvedimento l’avvio del procedimento di verifica o di dichiarazione di interesse previsti dal Codice (art. 28, c. 3).
Si richiama, infine, la particolare condizione imposta dal combinato disposto dagli artt. 11, 50, 169 (‘Parte II’ e ‘Parte IV’) del Codice dei beni culturali e del paesaggio, relativamente alle “Cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela“, ovvero gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli ed altri elementi decorativi esposti o non alla pubblica vista, sia su edifici pubblici che privati, il cui distacco può essere attuato solo se espressamente autorizzato dal soprintendente, anche in assenza della dichiarazione di vincolo prevista dal citato art. 13.